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1.1 - L’Associazione culturale è denominata “GRECIA-GR ASSOCIAZIONE ITALOELLENICO”;
1.2 - I contenuti e la struttura dell’Associazione sono ispirati ai principi di solidarietà, di trasparenza e di democrazia che consentono l’effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell’Associazione stessa.
1.3 - La sede sociale è stabilita in Martano alla Via Terra nr.28. L’Associazione ha la propria sede operativa in Zollino presso il Palazzo Raho alla Via Vittorio Emanuele nr.3 , nonchè sul proprio sito Internet :
Http://www.grecia-gr.org .
Con deliberazioni del Consiglio Direttivo possono essere istituiti e soppressi delegazioni, uffici distaccati, ed ulteriori siti Internet sia in Italia, sia all’estero.
1.4 - L’Associazione può aderire ad Associazioni Nazionali ed Estere.
2.1 - Fine associativo è sviluppare l’interscambio culturale tra cittadini Greci ed Italiani. Favorire ed incentivare la conoscenza dei rispettivi usi, tradizione, storia, lingue. Porre in essere attività ricreative, formative ed informative atte al miglioramento conoscitivo dei due popoli attraverso le seguenti attività:
Promuovere:
A - la riscoperta delle tradizioni popolari e dell’identità nazionale dei due
popoli Greco ed Italiano;
B - la tutela e la valorizzazione di beni culturali, storici, artistici ed
architettonici ubicati in Grecia ed in Italia;
C- sollecitare gli scambi culturali con tutte le comunità italoelleniche sparse
nel mondo.
D- intrattenere, sviluppare, rapporti con le comunità grecofone con particolare attenzione
a quella Grika ubicata nel Salento denominata "Grecìa Salentina".
Organizzare e realizzare in proprio o in collaborazione con enti ed altri organismi:
E - conferenze, dibattiti, convegni;
F - educazione permanente, corsi ed attività di formazione;
G - gruppi di studio, seminari e tavole rotonde;
H - fornire assistenza formativa, informativa e logistica a tutti gli associati che
recandosi in uno dei due stati (Grecia ed Italia) ne facciano esplicita
richiesta (studenti, lavoratori, operatori commerciali ecc.).
Organizzare e realizzare in proprio o in collaborazione con enti ed altri
organismi:
L - concerti, spettacoli, laboratori e rassegne musicali, cinematografiche,
teatrali e letterarie;
M - mostre, esposizioni di arti visive e figurative ed altri eventi artistici;
N - gestione teatri e spazi culturali;
O - archivio bibliografico ed audiovisivo.
Promuovere ed organizzare in proprio o in collaborazione con enti ed altri
organismi:
A - viaggi, gite, escursioni, campeggi, attività agrituristiche;
B- scambi culturali nazionali ed internazionali;
C- visite guidate e viaggi di studio in luoghi di interesse storico, culturale,
artistico e naturalistico.
Promuovere:
A- la tutela e la salvaguardia dell’ambiente e del territorio;
B- la valorizzazione delle risorse ambientali e del patrimonio paesaggistico;
C- la tutela del verde pubblico e l’ apertura di nuovi parchi;
D - la lotta all’inquinamento;
E - l’educazione ambientale;
F - l’attività di protezione civile.
Promuovere:
A - attività di beneficenza;
B - volontariato attivo;
C - lo sviluppo della democrazia e della persona umana e l’attuazione dei
principi di solidarietà;
D - la tutela dei diritti dei consumatori;
E - attività di formazione e di diffusione di informazioni contro tutti i fenomeni
degenerativi della Società.
Promuovere:
A - l’incontro tra operatori commerciali favorendone l’allargamento delle aree
di influenza;
B - l’interscambio professionale tra le varie categorie professionali;
C - conferenze, dibattiti, stage tra le varie associazioni di categoria, favorendo
una migliore e più profonda conoscenza delle potenzialità imprenditoriali
atta a svilupparne la reciproca crescita;
D - corsi ed attività formativa in collaborazione con enti organismi, finalizzati
alla formazione di nuove risorse da destinare al maggior coinvolgimento
partecipativo e cooperativistico degli associati.
3.1 - L’Associazione non persegue fini di lucro.
3.2 - E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve, o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte da legge. E’ fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell’Ente, in caso di suo scioglimento, per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe, o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organo di controllo.
3.3 - Gli utili e gli avanzi di gestione, dovranno essere impiegati per la realizzazione dell’attività sociale, eventuali esuberi dovranno essere destinati in opere di assistenza e beneficenza. E’ vietata la distribuzione diretta ed indiretta di utili o avanzi di gestione nonché l’accantonamento a fondi di riserva o capitale.
3.4 - Non è consentita in alcun modo la re munerazione degli Associati per le loro prestazioni in ambito associativo.
3.5 - L’Associazione assume la forma di “Associazione non riconosciuta” ai fini del Codice Civile, e quella di “Ente non commerciale” ai fini fiscali. Le spese necessarie al conseguimento dello scopo sociale saranno coperte esclusivamente dalle quote associative annuali.
4.1 - Possono essere Associati dell’Associazione tutti i cittadini Greci ed Italiani con età non inferiore ai 18 anni. - Possono altresì essere Associati dell’Associazione, cittadini di altre nazionalità che intendano condividere i fini statutari.
4.2 Art. 5 - Obblighi.
5.1 - L’adesione all’Associazione comporta l’obbligo di osservare il presente Statuto, i Regolamenti, le normative e le disposizioni attuative dello Statuto. L’attività di Associato deve essere esercitata secondo i principi della correttezza comportamentale e non deve essere lesiva dell’immagine dell’Associazione, né di alcuno dei suoi partecipanti.
6.1 - Le domande di ammissione all’Associazione saranno subordinate all’approvazione del Consiglio Direttivo a cui è demandato l’accertamento dei requisiti necessari, in base a quanto stabilito dal presente Statuto.
6.2 - La qualifica di Associato si perde per dimissioni, per decesso o per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo.
7.1 - Sono Organi dell’Associazione: a) l’Assemblea; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente. Potrà, inoltre, essere istituito il Comitato di Controllo e Garanzia.
8.1 - L’Assemblea è costituita dagli Associati che hanno diritto di voto. L’Associato potrà farsi rappresentare per delega scritta da altro associato, questi però non può avere più di una delega.
8.2 - L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente dell’Associazione.
8.3 - La convocazione è fatta in via ordinaria a mezzo di posta elettronica, o con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno una volta l’anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell’Associazione.
8.4 - La convocazione può avvenire anche per richiesta da almeno tre componenti del Consiglio Direttivo o da un ventesimo dei soci.
8.5 - L’Assemblea ordinaria viene convocata per: l’approvazione del rendiconto economico annuale (Bilancio Consuntivo); eleggere e/o rieleggere i componenti del Consiglio Direttivo non appartenenti tra i Soci Fondatori; eleggere il Comitato di Controllo e Garanzia; approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Comitato Direttivo; fissare l’ammontare della quota associativa; le decisioni dell’Assemblea sono imperative ed impegnative per tutti gli aderenti.
8.6 - L’Assemblea Straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello Statuto o di scioglimento e liquidazione dell’Associazione.
8.7 - L’avviso di convocazione è inviato ai sensi dell’art. 8.3 ai Soci, almeno quindici giorni prima della data stabilita e deve essere reso pubblico oltre che sul sito web anche presso la sede sociale, contenente l’ordine del giorno. L’Assemblea, ordinaria e straordinaria, in assenza di leggi in materia, verrà tenuta On Line attraverso gli strumenti di comunicazione che saranno messi a disposizione di tutti i soci per poter interagire, in tempo reale.
8.8 - In prima convocazione l’Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei Soci presenti in proprio o per delega. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti in proprio o per delega. La seconda convocazione non potrà avvenire prima che siano trascorsi tre giorni dalla prima.
8.9 - Le deliberazioni dell’Assemblea Ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.
8.10 - Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione sono richiesti le maggioranze dei due terzi degli aderenti sia in prima che in seconda convocazione.
9.1 - Il Consiglio Direttivo è composto dai Soci fondatori.
9.2 - La sostituzione di un membro del Consiglio Direttivo, resosi necessario per cessazione della qualità di Associato, sarà determinata dai restanti membri.
9.3 - Il Consiglio Direttivo potrà essere successivamente composto anche da ulteriori membri. Questi ultimi dureranno in carica per cinque anni, e potranno essere rieletti dall’Assemblea dei Soci.
9.4 - I membri del Consiglio Direttivo, ad eccezione dei Soci Fondatori, decadono se assenti ingiustificati per tre volte consecutive;
9.5 - Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente ed il Vice Presidente;
9.6 - Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente almeno una volta ogni due mesi o quando ne faccia richiesta almeno tre dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro quindici giorni dalla richiesta.
9.7 - Alle riunioni possono essere convocati i membri del Comitato Organizzazione e Sviluppo, ovvero dai rappresentanti delle varie sezioni interne in cui si sviluppa l’attività associativa, con voto consultivo.
9.8 - Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente almeno la metà dei componenti eletti. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale sul relativo registro e pubblicato nell’apposita bacheca, all’uopo predisposta, nel sito web dell’Associazione, per l’immediata presa visione da parte di tutti i Soci.
9.9 - Compete al Consiglio Direttivo:
- fissare le norme per il funzionamento dell’Associazione;
- sottoporre all’Assemblea dei Soci il Rendiconto Annuale entro il terzo mese dell’anno successivo a quello di competenza;
- eleggere il Presidente ed il Vice Presidente;
- eleggere il Segretario, che può essere scelto anche al di fuori del Consiglio Direttivo;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti Soci;
- deliberare in materia di espulsioni di Soci che abbiano gravemente contravvenuto le norme comportamentali previste;
- è l’unico Organo preposto all’autorizzazione di spese attinenti il raggiungimento dello scopo sociale;
- ratifica, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di necessità e d’urgenza assunti dal Presidente;
- nominare ed istituire, all’occorrenza, secondo le dimensioni raggiunte dall’Associazione, figure professionali ed organi interni, definendone le competenze ed gli eventuali poteri decisionali;
- il Comitato Direttivo può delegare l’Ordinaria Amministrazione al Presidente;
9.10 - I membri del Consiglio Direttivo accettando la carica accettano, in caso di deficit di cassa a partecipare in parti uguali, al Presidente, al suo ripianamento. Resta ovvio che tale deficit dovrà essere rappresentato da costi sostenuti previa autorizzazione del Consiglio Direttivo stesso. Eventuali spese sostenute dal Presidente in nome e per conto dell’Associazione, non autorizzate o non ratificate successivamente dal Consiglio Direttivo rimarranno a carico esclusivo del Presidente o di chiunque arbitrariamente le abbia sostenute.
9.11 - I membri del Consiglio Direttivo in carica o dimissionati, chiamati precedentemente a ripianare il deficit di cassa, come stabilito dall' articolo 9.10, hanno diritto di rivalersi, qualora l’Associazione successivamente si trovi nelle condizioni di vantare disponibilità correnti. Queste statutariamente vengono destinate prioritariamente agli impegni di spesa previsto dalle disposizioni di legge in materia di Associazione ed immediatamente dopo, al rimborso di costi sostenuti dai membri del Consiglio Direttivo a ripiano di deficit gestionali.
10.1 - Il Presidente viene eletto dall’Assemblea degli Associati. Resta in carica per cinque anni, tranne i casi di dimissioni anticipate, decesso o revoca da parte dell’Assemblea.
10.2 - Egli convoca, unitamente al Comitato Direttivo, e presiede l’Assemblea degli Associati e, in caso di impedimento è sostituito dal Vice Presidente o in assenza dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.
10.3 - Il Presidente è responsabile della gestione economica dell’Associazione. Egli compilerà su base annuale un Rendiconto Economico Consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea degli Associati, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo.
10.4 - Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione, ne ha il potere di firma, con delega per la rappresentanza e conclusione di negozi e/o contratti.
10.5 - Fra i poteri del Presidente rientrano inoltre: quello di aprire e chiudere conti presso Istituti bancari e postali, firmarne i relativi assegni, dare e sottoscrivere disposizioni di qualunque tipo agli Istituti bancari presso i quali l’Associazione detiene rapporti, ivi compresa la delega di firma ad altro Associato o a terzi.
10.6 - Sottoscrivere impegni o richieste, per conto dell’Associazione, verso terzi, e la Pubblica Amministrazione, enti locali e privati.
10.7 - Rilasciare dichiarazioni o quietanze, concludere contratti.
10.8 - Stare in giudizio per conto e a spese dell’Associazione.
10.9 - E’ autorizzato ad eseguire incassi ed accettazioni di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciando liberatorie e quietanze.
10.10 - Ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive, riguardanti l’Associazione, davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria o Amministrativa.
10.11 - Presiede le riunioni del Comitato Direttivo.
10.12 - In caso di necessità e d’urgenza assume i poteri del Comitato Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
10.13 - In caso di impedimento temporaneo i poteri di cui all’art.10 si trasferiranno al Vice Presidente. In assenza del Presidente e Vice Presidente, temporanea, l’Associazione verrà rappresentata dal membro Anziano del Consiglio Direttivo.
10.14 - Di fronte ai terzi, ai Soci, ai Pubblici Uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell’assenza per impedimento del Presidente.
11.01 – Il Comitato di Controllo è eletto dall’Assemblea dei Soci, è composto da tre componenti, e dura in carica cinque anni;
11.02 – Le eventuali sostituzioni dei componenti, effettuate dal Comitato Direttivo, dovranno essere ratificate dalla prima Assemblea dei Soci, successiva alla loro nomina.
11.03 – il Comitato di Controllo e Garanzia ha il compito di esaminare la gestione economica amministrativa, sottoscrivendo, con parere favorevole, il rendiconto annuale.
11.04 – Interviene nelle controversie tra gli Associati, tra questi e l’Associazione o i suoi Organi, tra i membri degli Organi e tra gli Organi stessi. Nell’espletamento di tale funzione predispongono un parere scritto da sottoporre ad approvazione del Comitato Direttivo.
11. 05 - Per nessun motivo ed in nessun modo un membro del Consiglio Direttivo potrà mai divenire membro del Comitato di Controllo e Garanzia. E' invece consentito il contrario.
11.06 - Il Comitato di Controllo e Garanzia almeno due volte l'anno dovrà effettuare una verifica dei merito sull'attività gestionale posta in essere dal Presidente, Vice Presidente e Comitato Direttivo, predisponendo relazione scritte che dovranno essere allegate al rendiconto annuale da presentare all'Assemblea annuale dei Soci. Il riscontro di gravi irregolarità dovranno essere immediatamente comunicate, attraverso la convocazione d'urgenza del Comitato Direttivo. Trascorsi trenta giorni senza che il Comitato Direttivo abbia provveduto a sanare le irregolarità rilevate, il Comitato di Controllo e Garanzia dovrà provvedere alla convocazione di una Assemblea Straordinaria dei Soci relazionando sulle irregolarità riscontrate e proponendo i rimedi.
12.01 – Le Cariche Sociali sono gratuite. Viene fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute ed anticipate nell’interesse dell’Associazione. Tali spese dovranno essere preventivamente autorizzate dal Comitato Direttivo, e solo in casi eccezionali da sottoporre a ratifica nella prima riunione successiva alla data di spesa.
13.01- L’Associazione potrà dotarsi di un Regolamento Interno, ove ritenuto necessario.
13.02 - L’Associazione potrà aderire ad Associazioni, Enti o Federazioni a carattere nazionale, nonché a convenzioni con enti pubblici e privati, per offrire ai propri Associati proficue opportunità e facilitazioni.
13.03 - Per quanto qui non previsto valgono le disposizioni di legge in materia di Associazioni non riconosciute.
14.01 - La durata dell’Associazione è illimitata. In caso di scioglimento vale quanto indicato nell’ art. 3.2 che precede.
Infine per quanto eventualmente non previsto nel presente Statuto valgono le disposizioni di legge vigenti.
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